Lo psicologo per poter esercitare la propria professione deve essere iscritto all’Albo di una regione o provincia italiana dopo aver superato l’Esame di Stato. Ogni Albo è suddiviso in due sezioni (istituite dal D.P.R. 328/2001) a cui i professionisti possono iscriversi dopo aver superato l’Esame di Stato. Gli iscritti alla sezione A sono gli psicologi, mentre alla sezione B sono iscritti i dottori in scienze psicologiche. Attraverso il sito dell’Ordine degli Psicologi della propria regione è possibile verificare se una persona è iscritta, tuttavia pur esercitando in un dato territorio, lo psicologo potrebbe essere iscritto all’Albo di un’altra regione, per verificare l’iscrizione all’Albo nazionale è possibile visitare il sito dell’Ordine Nazionale Psicologi al seguente indirizzo.
Tratto dal sito dell’Ordine degli Psicologi della Liguria
Lo psicologo è un professionista che ha conseguito la laurea in psicologia che, dopo aver effettuato un tirocinio professionalizzante, ha conseguito l’Esame di stato ed è iscritto alla “sezione A dell’Albo degli Psicologi.“
La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
tratto dal sito dell’Ordine degli Psicologi della Liguria.
Definizione della professione di psicologo.
La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo
Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.
L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Requisiti per l’attività di psicoterapeuta
L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509.